PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'educazione ambientale nei programmi scolastici).

      1.  È istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
      2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.
(Finalità).

      1.  L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo primario di portare a conoscenza dello studente, perché ne faccia elementi fondamentali della propria formazione culturale e civile, i princìpi e le regole sulle quali si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane e il principio del rispetto dell'ambiente naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Nazione.

Art. 3.
(Affidamento dell'insegnamento

dell'educazione ambientale).

      1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti:

          a) nella scuola elementare il personale insegnante in servizio;

 

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          b) nella scuola media gli insegnanti ai quali sono affidati i corsi di educazione civica;

          c) nelle scuole superiori i docenti della specifica area abilitante della geografia.

      2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti cui sono affidati gli insegnamenti di cui al comma 1. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.

Art. 4.
(Programmi di insegnamento).

      1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le seguenti caratteristiche:

          a)  apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolare e all'età dei destinatari dell'insegnamento;

          b)  sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;

          c)  importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

          d)  presenza nell'orario scolastico settimanale per non meno di due ore, delle

 

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quali una eventualmente in copresenza con materie affini;

          e)  scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1.  Ai licei scientifici che prevedono un ampliamento, a carico della quota del curricolo a loro riservata, delle ore destinate all'educazione ambientale sono attribuiti specifici finanziamenti aggiuntivi.
      2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2006 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.